
Condominio: le spese per la pulizia delle scale si ripartiscono in base all'uso effettivo

Le spese per la pulizia delle scale devono essere ripartite in proporzione all'uso effettivo del bene, con la possibilità di escludere quei condomini che, per le caratteristiche oggettive dell'immobile, non ne ricavano alcuna utilità.
Cass. civ., sez. II, sent., 3 marzo 2025, n. 4827
La Suprema Corte ribadisce che, in tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica dell'art. 1124 c.c., il quale segue il principio generale posto dall'art. 1123, comma 2, c.c., della ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene.
La ratio risiede nella considerazione che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi, con la conseguenza che i proprietari dei piani terreni o seminterrati possono essere anche esonerati dalla compartecipazione ai relativi contributi condominiali, quando — per le condizioni oggettive dei luoghi — essi non fruiscono in concreto dell'inerente servizio.