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Tribunale di Ferrara, Ord. 20 Febbraio 2026 – ChatGPT non è una prova in giudizio

20 febbraio 2026Avv. Silvio Rizzetto
Tribunale di Ferrara, Ord. 20 Febbraio 2026 – ChatGPT non è una prova in giudizio

Nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., l'output di un sistema di intelligenza artificiale generativa — quale la "conversazione con ChatGPT" prodotta in giudizio — non integra un documento ai sensi del codice di procedura civile e non può assurgere a prova, neppure atipica, del fumus boni iuris, trattandosi di contenuto algoritmico intrinsecamente non verificabile e affetto dal rischio di "allucinazioni", privo di autonoma attendibilità e comunque insuscettibile di sostituire l'apporto valutativo umano.

L'eventuale utilizzo di tali strumenti da parte del difensore richiede una verifica critica e responsabile del loro esito e la piena informazione del cliente, in conformità ai principi di human oversight e responsible AI sanciti dall'AI Act (Reg. UE n. 2024/1689) e dalla l. n. 132/2025, ivi compresi gli obblighi informativi di cui all'art. 13, comma 2.

Il Giudice ha duramente criticato la produzione documentale basata su ChatGPT, definendola tamquam non esset e negandole qualsivoglia valore probatorio, evidenziando:

  • l'intrinseca inaffidabilità dei riferimenti giurisprudenziali citati dalle IA, ancora esposte al fenomeno delle "allucinazioni";
  • la totale mancanza di pertinenza degli argomenti utilizzati;
  • la scarsa qualità degli scritti difensivi e la mancanza della doverosa verifica dei riferimenti approntati da ChatGPT.

L'ordinanza assume un valore sistematico, citando espressamente il Regolamento UE n. 2024/1689 ("AI Act") e i principi di supervisione umana. I sistemi AI devono rimanere strumenti al servizio della persona e non possono sostituire il rigore dell'istruttoria processuale.